REGOLAMENTO CONTRATTUALE DI SOGGIORNO E CONDIZIONI GENERALI 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

– La prenotazione comporta l’accettazione dei prezzi inviati tramite preventivo o presenti sul booking engine del nostro sito internet www.lamaisonpugliabeb.it

– Ogni ospite all’arrivo sarà obbligato a fornire il documento d’identità in corso di validità per le operazioni di registrazione e di check-in. 
–  Deposito cauzionale € 100,00 
–  Gli alloggi vengono consegnati dalle ore 12:00 del giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

SALDO 
– Il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo in struttura. Si può pagare con carta di credito, bancomat, contanti.

RINUNCE 
– Le comunicazioni riguardanti annullamenti o rinunce saranno prese in considerazione soltanto se fatte a mezzo e-mail; 
– Si rimborsa la seguente quota sull’intero importo pattuito con caparra a “conclusione del contratto” per eventuali disdette pervenute:
– entro 14 giorni dall’inizio del soggiorno verranno trattenuti solo € 40,00 di spese fisse di cancellazione. La restituzione di quanto versato avverrà tramite bonifico bancario.
– nei 13 giorni dall’inizio del soggiorno verrà trattenuta l’intera caparra versata.

Spese fisse € 40,00 per alloggio.
– Il cliente prenotato è tenuto ad avvisare nell’eventualità di un ritardato arrivo; in caso contrario, trascorse 24 ore successive al previsto arrivo, la Direzione si riserva il diritto di annullare la prenotazione senza alcun obbligo di risarcimento;
– Si paga l’intero periodo prenotato anche in caso di ritardato arrivo o anticipata partenza; 
– Il numero delle persone che occupa gli alloggi non deve superare quello indicato nella prenotazione.
– In caso di anticipata partenza, la Direzione potrà liberamente disporre dell’alloggio prenotato.

DA “WWW.MOVIMENTOCONSUMATORI.IT” 

IL CONTRATTO DI ALBERGO
E’ l’accordo con cui il titolare di una struttura ricettiva si obbliga a fornire al cliente, verso il corrispettivo del prezzo, il servizio di alloggio in un’unità abitativa arredata, oltre a servizi accessori , alcuni necessari e altri eventuali. 
In Italia il contratto d’albergo non è regolato dalla legge, che si limita a disciplinare le responsabilità dell’albergatore in relazione al deposito di cose portate o consegnate in albergo. (artt. da 1783 a 1785 del Codice Civile). 
Per il resto valgono le norme generali sulle obbligazioni e sui contratti. 
I principi e le regole relative al contratto di albergo si applicano a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi di struttura (hotel, villaggio turistico, motel, campeggio, rifugio alpino, affittacamere, bed & breakfast, beauty farm, ecc.). 

PRENOTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

La prenotazione è un accordo in base al quale l’albergatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente un alloggio e a predisporre le prestazioni collegate. 
A seconda che sia oppure no accompagnata dal versamento di una somma, la prenotazione assume contenuti e conseguenze diverse. 

a) prenotazione “semplice” 
A volte, per prenotare una stanza in albergo, è sufficiente telefonare, concordare servizi e prezzo, e fornire un nome (ed eventualmente un numero di telefono). 

Questa forma di prenotazione, tutta verbale, e che non mette neppure l’albergatore in condizione di rintracciarci, genera obblighi solo in capo all’albergatore, il quale rimane obbligato a concludere il contratto definitivo. 

Il viaggiatore, viceversa, rimane libero di avvalersi o meno della prenotazione effettuata. 

Naturalmente è un dovere di correttezza avvertire in caso di rinuncia o impedimento. 

Inoltre, al fine di conservare traccia documentale degli accordi presi è consigliabile confermare con l’invio di email il contenuto di tali accordi (data di arrivo e partenza, prezzo, eventuali servizi accessori, ecc.). Ciò anche se l’albergatore non lo richieda espressamente. Il ricevimento di quella email darà maggiore tranquillità sia all’albergatore (che sarà indotto a dare maggiore credibilità alla prenotazione scritta), sia al viaggiatore (che avrà una “prova” del proprio diritto). In mancanza di documentazione scritta, se quando arriviamo in albergo tutte le camere sono già assegnate ad altri, non c’è rimedio. 

b) prenotazione come “conclusione del contratto” 
Se, invece, agli accordi verbali, l’albergatore chiede di fare seguire l’invio di una somma, comunque denominata (acconto, caparra, deposito) allora significa che l’impegno deve intendersi a carico di entrambe le parti. In questo caso l’obbligo al risarcimento del danno sorge sia per l’inadempimento dell’albergatore (mancata disponibilità della camera), sia per l’inadempimento del cliente (mancata presentazione in albergo).

In generale, un contratto si perfezione quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 Cod. Civ.). Ora, la gestione alberghiera, per il fatto in sé di essere esercitata, si traduce in una costante offerta di contratto rivolta al pubblico. La prenotazione in questa seconda forma (con obbligo anche a carico del cliente) rappresenta l’accettazione dell’offerta dell’albergatore. Essa determina, quindi, non un semplice accordo preliminare, ma la vera e propria conclusione del contratto d’albergo. 

RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO 

a) da parte dell’albergatore 
Una volta effettuata validamente la prenotazione, l’albergatore è tenuto a conservare la disponibilità dell’alloggio. In mancanza, si verifica, a suo carico, una responsabilità per inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, secondo le regole sulle obbligazioni in generale. 

La forma più comoda di risarcimento, e più utile anche per il cliente, è quella “in forma specifica: l’albergatore inadempiente dovrà adoperarsi per procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello. Se ciò risulta impossibile, l’albergatore è obbligato ad un risarcimento pecuniario, da quantificare caso per caso. 

b) da parte del cliente 
Se la prenotazione è stata accompagnata dal versamento di una somma di denaro, comunque denominata, si deve ritenere che il contratto si sia perfezionato, con obbligazioni anche a carico del cliente. In particolare, l’obbligazione che il cliente ha assunto, è quella di presentarsi in albergo e usufruire dei servizi prenotati. In mancanza, sarà tenuto a risarcire il danno all’albergatore. Tale danno andrà quantificato in riferimento al mancato guadagno corrispondente al prezzo delle camere prenotate e non rassegnate. 

OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE 

Il primo obbligo dell’albergatore è quello di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di ogni comportamento discriminatorio.

Il rifiuto è legittimo solo nel caso di mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all’identificazione. L’albergatore, infatti, ha l’obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmetterne copia all’autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U. delle leggi di p.s.) 

Una volta concluso il contratto, l’albergatore ha l’obbligo di fornire al cliente un’unità abitativa arredata, l’utilizzo degli spazi comuni e tutti i servizi a cui si è obbligato mediante cataloghi, opuscoli o accordi specifici. 

Per quanto riguarda i prezzi, l’albergatore ha l’obbligo di comunicare alla Regione le tariffe minime e massime riferite alla stagione successiva e di esporre tali tariffe all’interno della struttura in modo visibile. Non sussiste più, invece, l’obbligo di esporre i prezzi all’interno di ciascuna camera. 

OBBLIGHI DEL CLIENTE 

Il cliente ha l’obbligo di pagare il corrispettivo; di rilasciare i locali occupati nel termine stabilito; di utilizzare la struttura con diligenza nel rispetto dei regolamenti interni. 

Per quanto riguarda il pagamento, va ricordato che per i crediti verso i clienti, l’albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo, sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi. 

Tale credito, tuttavia, si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 c.c.).

Per ogni e qualsiasi controversia il foro esclusivamente competente è quello di  Brindisi  (Br) 

Tutte le tariffe non sono comprensive di:

TASSA DI SOGGIORNO (da pagare in loco): fissata nella misura di € 1,00 al giorno per persona fino ad un massimo di 7 pernottamenti.